+39 0444 830068

   Via Roma 1, 36045 Lonigo (VI)

Approvato con Decreto n. 261 del 28.12.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo atti della Regione Veneto.

È costituita la Fondazione 'Farmacia Miotti' (di seguito: 'Fondazione'), persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia giuridica, statutaria, tecnica, amministrativa e gestionale. La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione è il risultato della trasformazione in Fondazione della già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge n. 6972 del 1890.
La Fondazione Farmacia Miotti di Lonigo trae origine dall’atto di donazione irrevocabile ed inalienabile 7 Novembre 1895, n. 2171 Repertorio Dott. Ettore Rossi, del Sig. Luigi Miotti alla Congregazione di Carità; è stata eretta in Ente Morale con R.D. in data 15 dicembre 1904, registrato il 1 marzo 1905, inizia ad operare come 'Farmacia Consorziale Miotti' con la produzione e distribuzione di medicinali unicamente ai Poveri iscritti negli Enti di beneficenza fondati e da fondare del comune di Lonigo; con R.D. 26 marzo 1936 viene approvato lo statuto organico con denominazione 'Farmacia Miotti'; con Decreto del Prefetto della provincia di Vicenza 17 febbraio 1940 viene inserita nella pianta organica delle farmacie della provincia di Vicenza con denominazione 'Farmacia della Carità Miotti'; dal 1977 la denominazione è l’attuale: 'Fondazione Farmacia Miotti'.

La Fondazione ha sede in Lonigo (VI), Via Roma, n. 1.
La variazione dell’indirizzo all’interno del medesimo Comune non comporta l’attivazione dell’iter di modificazione statutaria. La Fondazione, per l’esercizio dei propri scopi istituzionali, potrà provvedere, nei termini di legge, all’istituzione di sedi secondarie nell’ambito del territorio della Regione del Veneto.

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro. Le finalità della Fondazione si esauriscono nell’ambito del territorio della Regione del Veneto. La Fondazione persegue finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie, soprattutto a favore di persone e minori in particolari situazioni di disagio. Compatibilmente con le risorse finanziarie, la Fondazione potrà altresì assicurare tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali che si rendessero necessarie per rispondere ai bisogni dei cittadini residenti nel territorio del Comune di Lonigo.
La Fondazione persegue inoltre la finalità di valorizzare il proprio patrimonio.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano dalla legge stessa consentite in favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili di gestione conseguiti al termine dell’esercizio al netto della tassazione, coerentemente con il carattere non lucrativo della Fondazione, sono, di norma, destinati nella misura del 20% all’eventuale potenziamento dell’attività gestionale e patrimoniale della Fondazione e in quella dell’80% agli scopi socio-assistenziali e socio-sanitari sopra descritti.
Il rapporto proporzionale di cui sopra potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione per motivi contingenti, garantendo un minimo del 60% per gli scopi socio-assistenziali e socio-sanitari sopra richiamati.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da immobili, arredi ed attrezzature e potrà essere incrementato a seguito di acquisizioni, donazioni e lasciti. In particolare, il patrimonio si compone come segue:
a) di beni immobili, come da inventario aggiornato annualmente;
b) di beni mobili, come da inventario aggiornato annualmente.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 4, la Fondazione potrà:
a) dispensare farmaci e prodotti per la salute e per la cosmesi, produrre e vendere prodotti galenici;
b) organizzare e gestire servizi e attività assistenziali e sociosanitarie, anche in convenzione con le AA. ULSS , così come disciplinati dalla normativa di settore;
c) erogare borse di studio a favore di giovani leoniceni da assegnare secondo procedure e condizioni stabilite da apposito regolamento, ove si tenga conto del merito dello studente e del reddito del nucleo familiare;
d) distribuire gli utili conseguiti dall’attività di farmacia alle persone ammalate, povere, disabili, anziane, ad Enti ed Associazioni che operano nel sociale e nel volontariato;
e) collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi stessi;
f) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali.
La Fondazione potrà, altresì, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.
La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi, ecc.) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione stessa e con l’ambito territoriale di attività.

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statutarie per mezzo del Fondo di gestione composto come segue:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
b) dalle rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti privati o da Enti pubblici per l’esercizio delle proprie attività istituzionali;
c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
d) da contributi di privati;
e) da altre entrate e contributi derivanti dallo svolgimento delle attività direttamente connesse e/o strumentali a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statutari. Per l’attività commerciale svolta dovrà essere tenuta apposita contabilità separata, secondo le disposizioni normative vigenti

Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) l’Organo di Revisione.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di n. 5 membri, nominati dal Sindaco del Comune di Lonigo.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i cittadini leoniceni che, per esperienza in campo sanitario, sociale, del volontariato, cultura, professionalità, disponibilità di tempo, assicurino contributi qualificati per l’Amministrazione della Fondazione.
Non possono ricoprire la carica di Consigliere della Fondazione quanti si trovano nelle cause di incompatibilità previste da leggi statali e/o regionali in materia. Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni e i componenti possono essere rinominati una volta. I Consiglieri rimangono comunque in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l’incarico.
I Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. I Consiglieri che ne surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale entrano a far parte.
Al Sindaco del Comune di Lonigo, cui è conferito il potere di nomina dei consiglieri, è vietata la revoca dei medesimi, poiché non sussiste rapporto di rappresentanza. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, al Presidente e ai Consiglieri il Consiglio di Amministrazione si riconosce un’indennità di carica commisurata all’impegno richiesto per l’espletamento del proprio mandato, parametrata a quella spettante per legge agli Assessori della fascia demografica del Comune di Lonigo, in misura non superiore al 20% per il Presidente e al 10% per i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione. Sono ammessi rimborsi spese solo se preventivamente autorizzati e documentati.

Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo di governo che determina gli indirizzi, stabilisce i programmi e gli obiettivi da attivare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi elaborati. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. In particolare, al Consiglio di Amministrazione compete: a) eleggere il Presidente fra i propri membri;
b) proporre all’Autorità tutoria regionale eventuali modifiche allo Statuto;
c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
d) nominare l’Organo di Revisione;
e) approvare le convenzioni con gli enti pubblici;
f) approvare la dotazione organica del personale e le relative mansioni e contratti di riferimento e assumere il personale dipendente, nel rispetto della dotazione organica stessa;
g) costituire, modificare e/o trasformare forme associative o societarie, previste dal Codice Civile, non in contrasto con la natura giuridica dell’Ente e con l’ambito territoriale;
h) autorizzare a contrarre mutui e assumere spese che impegnano il bilancio di previsione per più esercizi;
i) deliberare la decadenza dei Consiglieri;
j) elargire contributi a persone ed istituzioni bisognose;
k) nominare il Direttore responsabile della farmacia;
l) nominare un Direttore Amministrativo della Fondazione, individuandolo anche tra personale appartenente ad Enti operanti nel territorio, previa apposita convenzione;
m) approvare i Regolamenti interni per disciplinare specifiche materie oggetto dell’attività della Fondazione;
n) adottare i modelli idonei di organizzazione ex d. lgs. n. 231/01.
Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio ha facoltà di demandare, così come disciplinato in apposito regolamento interno, compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita della Fondazione ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedia a seguito di convocazione del Presidente in carica, entro 10 giorni dal ricevimento del Decreto del Sindaco che individua i Consiglieri entranti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente periodicamente in via ordinaria, e in via straordinaria quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. In quest’ultimo caso, il Presidente deve convocare il Consiglio entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.
La convocazione deve essere trasmessa a mezzo lettera, fax ovvero posta elettronica al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima e, nelle convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, questa viene dichiarata chiusa dal Presidente che ne ordina la menzione nel verbale. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie, nonché l'elezione del Presidente per le quali si richiede la maggioranza dei membri assegnati.
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; esse hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario verbalizzante, nominato all’inizio della seduta e firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la riunione, nonché dai Consiglieri intervenuti.
Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano riportare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente nella prima adunanza a maggioranza di voti dei Consiglieri in carica. La riunione deve essere presieduta dal componente anziano per età.
Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. In particolare, il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Fondazione e cura i rapporti con gli altri Enti ed Autorità;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute; c) sovrintende all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio;
d) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività della Fondazione;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che il personale, gli uffici e i servizi della Fondazione svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dal Consiglio;
f) dispone il conferimento di incarichi speciali ai singoli Consiglieri;
g) per particolari motivi di necessità ed urgenza, dispone per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione apicale, dagli stessi non compiuti.
In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il consigliere più anziano per età ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organo di Revisione, monocratico ovvero collegiale, stabilendone il compenso.
L’Organo di Revisione è scelto fra persone di adeguata professionalità e iscritte all’Albo dei revisori contabili.
L’Organo di Revisione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un altro mandato consecutivo.
L’Organo di Revisione:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione della Fondazione;
b) attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione;
c) redige apposita relazione che accompagna la proposta di bilancio. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l’Organo di Revisione ha accesso a tutti gli uffici della Fondazione per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni dell’Organo di Revisione e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi della Fondazione.
L’Organo di Revisione riferisce al Consiglio di amministrazione e può partecipare alle sue sedute.
Le riunioni dell’Organo di Revisione sono verbalizzate in apposito registro.
L’Organo di Revisione risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva i programmi di attività ed il budget di esercizio, quale strumento flessibile di programmazione e controllo.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ed inoltre ad accantonamento ad apposita riserva del fondo di dotazione.
L’approvazione del bilancio consuntivo avverrà entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell’atto costitutivo o nello Statuto, può proporre con apposita deliberazione all’Autorità tutoria di dichiarare l’estinzione della Fondazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.
Dichiarata l’estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice civile (artt. 11 e ss.). Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto al Comune di Lonigo per fini di pubblica utilità.

I servizi erogati sono improntati a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza. Per assicurare una più efficace tutela dell’azione complessiva svolta dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione approva uno o più regolamenti di funzionamento della Fondazione, nonché adotta gli idonei modelli organizzativi previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La Fondazione riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

I servizi erogati sono improntati a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza. Per assicurare una più efficace tutela dell’azione complessiva svolta dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione approva uno o più regolamenti di funzionamento della Fondazione, nonché adotta gli idonei modelli organizzativi previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La Fondazione riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

Tutto il personale assunto a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione al momento della trasformazione mantiene le medesime funzioni anche a seguito della stessa.
La Fondazione manterrà il riferimento al CCNL vigente fino alla trasformazione per il personale assunto prima della trasformazione. A seguito della trasformazione, spetterà al Consiglio di Amministrazione individuare il CCNL da applicare, sentite le organizzazioni sindacali con rappresentanze presso il personale dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i regolamenti interni al presente Statuto ed alla normativa vigente; i regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.
Fino al prossimo rinnovo da parte del Sindaco del Comune di Lonigo, rimane in carica l’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri. Il nuovo organo di revisione sarà nominato alla scadenza di quello attualmente in carica.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.